E la questione dei tempi.
Il referendum costituzionale – convocato per confermare o rigettare la cosiddetta riforma della giustizia, approvata senza il numero necessario dei due terzi del Parlamento per evitare la consultazione popolare – è stato fissato in tempi molto ravvicinati, sollevando interrogativi sull’effettiva possibilità per i cittadini di esercitare pienamente i diritti previsti dalla Costituzione.
La legge di revisione costituzionale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025; da quel momento decorrono tre mesi pieni per la raccolta di 500.000 firme, necessarie a promuovere un referendum confermativo. La richiesta già pervenuta da almeno un quinto dei componenti di una delle due Camera, infatti, non esclude la possibilità di perseguire anche la raccolta firme.
Il termine per la raccolta delle firme scade il 30 gennaio 2026, ma il referendum è stato fissato per il 22 e 23 marzo 2026. La definizione anticipata della data del voto ha di fatto ridotto lo spazio temporale a disposizione dei cittadini per organizzarsi, informare e promuovere iniziative referendarie alternative.
La procedura prevista dalla Costituzione
La procedura referendaria è articolata in tre passaggi fondamentali: la presentazione della richiesta da parte dei cittadini, la valutazione di ammissibilità da parte della Corte di Cassazione e, infine, l’indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica.
In base a questa scansione, la data del voto dovrebbe essere fissata solo dopo la conclusione del periodo previsto per la raccolta delle firme. In questo caso, invece, la calendarizzazione è avvenuta prima della scadenza del termine, tenendo conto solo della richiesta dei parlamentari, comprimendo il tempo destinato al confronto pubblico.
Il 19 dicembre 2025 quindici cittadini si sono presentati in Cassazione per avviare una raccolta firme finalizzata alla presentazione di un quesito referendario alternativo rispetto a quello promosso dai parlamentari. Si tratta di un diritto previsto dall’ordinamento, che risulta però fortemente limitato quando il referendum è già stato fissato.
Una riforma approvata in tempi rapidi
La riforma costituzionale è stata approvata dal Parlamento in tempi particolarmente ristretti, con un dibattito ridotto e margini limitati di modifica. La stessa impostazione temporale è stata adottata anche per il referendum confermativo, che per sua natura dovrebbe garantire un ampio spazio di discussione pubblica.
Il referendum costituzionale ha infatti una funzione di tutela delle minoranze e consente ai cittadini di esprimersi su una riforma già approvata dal Parlamento, riequilibrando il rapporto tra istituzioni rappresentative e corpo elettorale.
I contenuti principali della riforma
La riforma interviene sull’articolo 104 della Costituzione, prevedendo la divisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti: uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica.
Mentre l’indipendenza dei giudici è espressamente garantita dalla Costituzione, lo status dei pubblici ministeri è disciplinato dalla legge ordinaria. Questo aspetto rende possibile, in linea teorica, un intervento legislativo che incida sulla loro autonomia. L’appartenenza allo stesso CSM dei giudici è stata finora considerata una garanzia di equilibrio e indipendenza.
Il sorteggio e la composizione dei nuovi organi
La riforma introduce il sorteggio come criterio di selezione dei membri del CSM. Un terzo dei componenti sarebbe scelto tra membri laici (avvocati e professori universitari) estratti da liste approvate dal Parlamento, mentre i restanti due terzi sarebbero sorteggiati tra magistrati giudicanti e requirenti.
Questo sistema modifica in modo significativo la rappresentanza interna alla magistratura e rafforza il ruolo del Parlamento nella composizione degli organi di autogoverno, con il rischio di un aumento dell’influenza politica.
La funzione disciplinare e l’Alta Corte
La riforma prevede inoltre che la funzione disciplinare venga sottratta al CSM e attribuita a una nuova Alta Corte disciplinare. Le decisioni di questo organo non sarebbero impugnabili in Cassazione, ma solo davanti alla stessa Alta Corte.
L’Alta Corte sarebbe composta in parte da membri di nomina politica e in parte da magistrati selezionati tra quelli con funzioni apicali. Questo assetto introdurrebbe una gerarchia interna alla magistratura che oggi non esiste e renderebbe i giudici disciplinari più esposti a pressioni esterne.
Nel testo della riforma non è affermato esplicitamente che i magistrati diventeranno meno indipendenti. Tuttavia, la riorganizzazione degli organi di autogoverno, i nuovi criteri di nomina e la riforma del sistema disciplinare modificano in modo rilevante le garanzie di indipendenza, sia interna sia esterna, della magistratura.
Nel complesso, la riforma incide sugli equilibri tra potere giudiziario e potere politico e solleva interrogativi sul futuro dell’autonomia della magistratura e sul ruolo dei cittadini nei processi di revisione costituzionale. Da sottolineare, infine, che non incide in alcun modo sul funzionamento della giustizia, sulla velocità e l’efficacia dei processi e su altre questioni delicatissime come, per esempio, l’agonizzante situazione del sistema carcerario.