Documento conclusivo votato in Assemblea
Adottato dall'Assemblea regionale il 25 ottobre 2015

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
1. Il Partito Democratico lombardo (d’ora in avanti PD lombardo) si costituisce sulla base dei principi e delle regole contenuti nel Manifesto dei Valori, nel Codice Etico e nello Statuto nazionale del Partito Democratico.
2. Il PD lombardo, per mezzo del presente Statuto, stabilisce le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria necessarie all’esercizio delle funzioni di direzione politica e di elaborazione culturale del partito nel proprio territorio.

Articolo 2
1. Lo Statuto del PD lombardo si applica a ciascuna autonomia territoriale e articolazione tematica del partito, agli iscritti ed elettori, ai diversi rapporti intercorrenti fra il partito e i soggetti esterni. Restano valide le disposizioni dello Statuto nazionale che fissano i principi generali e le norme che disciplinano le attività dei diversi soggetti.
2. Il PD lombardo riconosce ai propri elettori ed iscritti i diritti e i doveri che vengono loro attribuiti dallo Statuto nazionale e si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che, a qualsiasi titolo, potrebbero impedirne l’effettivo esercizio.

Articolo 3
1. Il PD lombardo riconosce il principio del pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche all’interno del partito, come elemento costitutivo della sua vita democratica e assicura la rappresentanza delle minoranze ad ogni livello territoriale attraverso l’adozione di sistemi di elezione proporzionali.
2. Il PD lombardo afferma la particolare rilevanza del principio della parità dei sessi, come carattere essenziale del partito e come valore, al fine di favorire la piena partecipazione politica delle donne. Ne assicura l’osservanza rispetto alla formazione degli organismi dirigenti ed esecutivi, sanzionandone la violazione secondo quanto stabilito dallo Statuto nazionale. Se ne fa altresì promotore nella selezione delle candidature agli organismi rappresentativi (quali assemblee e direzioni) e nelle cariche monocratiche istituzionali ed interne. Si impegna a creare le condizioni più favorevoli alla presenza paritaria anche attraverso la destinazione di risorse finanziarie dedicate.
3. Il PD lombardo promuove la trasparenza e il ricambio nel processo di selezione del proprio personale politico, sia all’interno del partito, sia nelle assemblee elettive, negli organismi amministrativi e nelle cariche monocratiche istituzionali.
4. Il PD lombardo incentiva la libera circolazione delle idee e delle opinioni, il confronto politico-culturale, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, attraverso momenti di approfondimento e formazione, Conferenze programmatiche, Fondazioni, Associazioni, Centri studio ed altri istituti a carattere politico-culturale.

TITOLO II - FORMAZIONE DELL’INDIRIZZO POLITICO: MODALITÀ DI ELEZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Articolo 4. Struttura organizzativa federale
1. Il PD lombardo si struttura in:
a) Federazioni di tipo provinciale e metropolitano, come livello di direzione, indirizzo politico e coordinamento delle articolazioni tematiche e delle autonomie territoriali del partito;
b) Circoli territoriali, di ambiente e Circoli online, come unità politico-organizzative di base e luoghi di discussione, partecipazione, formazione degli elettori e degli iscritti del partito;
c) Forum territoriali e reti di coordinamento, come assetti federali intermedi, luoghi di elaborazione e decisione degli indirizzi politici del partito sulle politiche pubbliche che interessano aree territoriali omogenee.
2. Sono costituite le Federazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e la Federazione metropolitana di Milano. Alle Federazioni provinciali e alla Federazione metropolitana di Milano è riconosciuta piena autonomia regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto nazionale.
3. La costituzione di nuove Federazioni o l’unificazione di quelle esistenti è deliberata dall’Assemblea regionale, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. La modificazione degli ambiti territoriali di riferimento è deliberata a maggioranza assoluta, sentite le Direzioni delle Federazioni interessate, dalla Direzione regionale.
4. Previo assenso della Direzione regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, è possibile sperimentare ulteriori forme di organizzazione tematica e territoriale.
5. Per l’elezione ad ogni livello degli organismi dirigenti, esecutivi e di garanzia, si procede a voto segreto qualora lo richieda almeno un quinto degli aventi diritto.
6. Il requisito minimo per poter procedere alla costituzione di un Circolo, previo assenso della Direzione provinciale, è fissato in 10 (dieci) iscritti, di cui almeno 8 residenti nel territorio di pertinenza del Circolo.
7. Con apposito Regolamento ciascuna Federazione istituisce l’Unione comunale nei Comuni in cui insista più di un Circolo. Previo assenso della Direzione regionale ciascuna Federazione può decidere diversamente per il solo Comune Capoluogo.

Articolo 5. Elezione degli organismi regionali e provinciali
1. L’elezione del/della Segretario/a (d’ora in avanti “il Segretario”) regionale e provinciale avviene secondo le norme stabilite dallo Statuto nazionale del Partito Democratico, per via diretta, sulla base di un voto personale e segreto espresso da tutti gli elettori.
2. Le elezioni del Segretario e dell’Assemblea sono indette dall’Assemblea uscente, che approva a maggioranza semplice un regolamento quadro – ovvero ne delega l’approvazione alla Direzione – finalizzato a disciplinarne lo svolgimento. All’atto di indizione delle elezioni, il Consiglio dei Garanti acquisisce gli elenchi degli iscritti in regola con i requisiti previsti dalla relativa anagrafe. Sempre in quella data, le iscrizioni valide ai fini della presentazione delle candidature sono bloccate.
3. Possono candidarsi alla competizione elettorale tutti gli iscritti in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Ogni candidatura a Segretario deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti l’Assemblea uscente, ovvero da un numero congruo di iscritti e Circoli previsto dal Regolamento quadro. Le candidature devono essere accompagnate da una piattaforma politico-programmatica di sostegno.
4. La ripartizione dei seggi fra le Federazioni provinciali per l’Assemblea regionale viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti conseguiti dal partito nelle più recenti elezioni politiche. Per quel che concerne l’Assemblea provinciale le modalità di ripartizione dei seggi sono disciplinate dal relativo Regolamento quadro, tenendo conto della popolazione residente e del consenso elettorale.
5. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario vengono presentate in collegamento con una o più liste di candidati a componente dell’Assemblea. Nella composizione di tali liste devono essere rispettati i principi della parità e dell’alternanza di genere. L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti avviene sulla base del metodo proporzionale, nel rispetto della democrazia paritaria fra donne e uomini e attraverso il computo delle preferenze duali espresse.
6. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori del partito, tutte le persone che al momento del voto godono dei diritti di elettorato attivo previsti dal presente Statuto e devolvono un contributo di entità contenuta, nella misura stabilita dal Regolamento.
7. Se, in base all’esito dell’elezione, le liste collegate ad un/a candidato/a (d’ora in avanti “il candidato”) dispongono della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, quel candidato viene proclamato Segretario all’apertura della sessione congressuale dell’Assemblea. In caso contrario, in quella stessa sessione viene indetto un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi viene eletto e proclamato Segretario.

Articolo 6. Il Segretario regionale e provinciale
1. Il Segretario regionale rappresenta il partito e il suo indirizzo politico, ne Garantisce l’ordinamento federale regionale ed è responsabile della direzione politica. La durata del suo mandato è di quattro anni.
2. Il Segretario provinciale rappresenta il partito e il suo indirizzo politico al corrispondente livello. La durata del suo mandato è di quattro anni.
3. In caso di cessazione dalla carica prima del termine di mandato, o di dimissione, la Direzione dell’ambito territoriale di riferimento convoca l’Assemblea per procedere all’elezione del nuovo Segretario a maggioranza dei suoi componenti. Se tale maggioranza non viene raggiunta, si procede ad indire nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
4. Il Segretario può essere revocato, su mozione motivata, con il voto della metà più uno dei componenti l’Assemblea, appositamente convocata su richiesta di almeno un terzo. In conseguenza di questo atto, si procede ad indire nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
5. Il Segretario convoca e presiede la Segreteria regionale ed altri eventuali organismi intermedi eletti o costituiti dalla Direzione del livello territoriale di riferimento.
6. Il Segretario è membro di diritto della Direzione dell’ambito territoriale di riferimento e può chiederne la convocazione, con un preavviso minimo di ventiquattro ore.
7. Le incompatibilità delle cariche di Segretario regionale e provinciale sono quelle previste dallo Statuto nazionale.

Articolo 7. L’Assemblea regionale e provinciale
1. L’Assemblea ha competenze, per l’ambito territoriale di riferimento, in materia di indirizzo politico, nonché di organizzazione e funzionamento dei diversi organismi dirigenti. Si esprime attraverso la discussione e deliberazione di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento.
2. L’Assemblea è eletta secondo le norme stabilite dallo Statuto nazionale del Partito Democratico.
3. L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, il/la proprio/a Presidente (d’ora in avanti “il Presidente”). Tale elezione avviene a maggioranza dei voti validamente espressi. Il Presidente resta in carica per l’intera durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale di un Ufficio di Presidenza, che è votato dall’Assemblea su proposta dello stesso Presidente. All’interno dell’Ufficio di Presidenza viene indicato/a un/una Vicepresidente Vicario (d’ora in avanti “il Vicepresidente Vicario”) che sostituisce pro-tempore il Presidente in ogni caso di impossibilità, decadenza o dimissioni.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente, su specifico ordine del giorno, almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria, la sua convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei componenti.

Articolo 8. La Direzione regionale e provinciale
1. La Direzione è l’organo di esecuzione degli indirizzi delle Assemblee del corrispondente ambito territoriale. Si esprime attraverso la discussione e deliberazione di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti.
2. La Direzione è eletta secondo le norme stabilite dallo Statuto nazionale del Partito Democratico.
3. Sono componenti di diritto della Direzione regionale: il Presidente dell’Assemblea regionale, il/la Tesoriere/a (d’ora in avanti “il Tesoriere”), il/la Coordinatore/trice dell’Organizzazione giovanile regionale (d’ora in avanti “il Coordinatore”), la Coordinatrice della Conferenza regionale delle donne, una rappresentanza dei Consiglieri regionali, il Segretario regionale, i Segretari delle Federazioni provinciali, il Presidente del Consiglio regionale dei Garanti, il/la Capogruppo (d’ora in avanti “il Capogruppo”) in Regione, una rappresentanza dei Parlamentari nazionali e quelli europei eletti in Lombardia, i Presidenti di Provincia e i Sindaci di comune capoluogo di provincia aderenti al partito. Partecipano alla Direzione regionale, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio regionale dei Garanti, i Coordinatori dei Forum tematici regionali e i Parlamentari e i Consiglieri regionali non inclusi nelle rappresentanze. E’ inoltre componente della Direzione regionale una rappresentanza dei Giovani Democratici, eletta secondo le modalità stabilite dai Giovani Democratici stessi, in numero definito dall’Assemblea.
4. Sono componenti di diritto della Direzione provinciale: il Presidente dell’Assemblea provinciale, il Tesoriere provinciale, il Coordinatore dell’Organizzazione giovanile provinciale, il Segretario provinciale, il Presidente del Consiglio provinciale dei Garanti, i Parlamentari nazionali ed europei, i Consiglieri regionali, i componenti della Direzione nazionale, il Sindaco del comune capoluogo e il Presidente dell’Amministrazione provinciale se iscritti al partito. Sono invitati senza diritto di voto i Coordinatori dei Forum tematici provinciali. L’ordine del giorno delle riunioni della Direzione provinciale, in via ordinaria, viene redatto su proposta del Segretario provinciale.
5. La Direzione è presieduta dal Presidente della Direzione, eletto tra i componenti della stessa su proposta del Segretario nella prima riunione utile. Si convoca in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, la sua convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, ovvero, nel caso della Direzione regionale, dalle Direzioni provinciali di almeno tre Federazioni.
6. La Direzione regionale può indire referendum consultivi. La Direzione regionale o provinciale può convocare assemblee tematiche e conferenze di programma, disciplinandole sulla base di appositi Regolamenti.

Articolo 9. La Segreteria regionale e provinciale
1. La Segreteria è eletta a maggioranza semplice dalla Direzione del corrispondente ambito territoriale, su proposta del Segretario.
2. La Segreteria è l’organo collegiale con funzioni esecutive che collabora con il Segretario nella realizzazione dell’indirizzo politico del partito.
3. L’elezione dei componenti della Segreteria può essere revocata su proposta motivata del Segretario, deliberata a maggioranza semplice dalla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento.
4. Le eventuali integrazioni o surroghe della Segreteria, nonché le nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne, devono essere votate dalla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento, su proposta del Segretario.

Articolo 10. I Circoli
1. I Circoli sono l’unità organizzativa del partito sul territorio. Con la loro attività concorrono a definire l’indirizzo politico del partito stesso e i Segretari devono essere adeguatamente rappresentati negli organismi politici provinciali e territoriali secondo le norme stabilite dallo Statuto nazionale del Partito Democratico.
2. I Circoli si distinguono in territoriali, di ambiente e Circoli online.
3. Ogni aderente deve essere iscritto a un Circolo territoriale o di ambiente.
4. Le attività dei Circoli sono aperte alla partecipazione degli elettori.
5. Il numero e la dislocazione dei Circoli territoriali sono determinati in accordo con la Direzione provinciale dell’ambito territoriale di riferimento.
6. Due o più Circoli territoriali presenti nello stesso comune possono fondersi in un unico circolo, previa deliberazione a maggioranza degli aventi diritto dei rispettivi coordinamenti.

Articolo 11. Organismi dei Circoli
1. Gli organismi dirigenti dei Circoli territoriali e di ambiente sono eletti secondo le norme stabilite dallo Statuto nazionale del Partito Democratico:
a) l’Assemblea;
b) il Coordinamento di Circolo;
b) il Segretario;
c) il Tesoriere;
e) il Consiglio dei Garanti o il Garante unico.
2. il Coordinamento di Circolo, cui spetta la funzione di indirizzo politico, è eletto attraverso l’espressione di un voto personale, diretto e segreto degli iscritti, sulla base di un Regolamento approvato a maggioranza semplice della Direzione provinciale dell’ambito territoriale di riferimento. Lo stesso Regolamento determina le modalità di elezione del Segretario, del Tesoriere e del Consiglio dei Garanti. Al Consiglio dei Garanti o al Garante unico compete la ricerca di soluzioni bonarie delle controversie eventualmente nate in seno al Circolo.
3. L'Assemblea di Circolo, aperta agli elettori, è luogo di discussione, promozione e concorso alla definizione dell'iniziativa politica del partito sul territorio. Collabora con il Coordinamento nell'organizzazione e nella gestione delle attività del Circolo
Articolo 12. Forum tematici
1. Finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche.
2. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico, promuovono iniziative e producono contributi sul territorio rispetto ai temi su cui si costituiscono. Gli organi del partito devono tenere conto dei materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su scelte di indirizzo e politiche pubbliche in merito alle quali esistono contributi.
3. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, vengono registrati, dietro personale consenso, nell’Albo degli Elettori del partito. La partecipazione ai Forum è definita in base all’Art. 10 comma 4 del presente Statuto.
4. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del partito nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento o su libera iniziativa di un congruo numero di iscritti o elettori, fissato nel Regolamento di cui al comma 5 del presente articolo, con ratifica dell’attivazione approvata dalla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento a maggioranza dei voti validamente espressi. Un Forum tematico può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta motivata almeno trenta cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento a maggioranza dei voti validamente espressi. Il numero e la dislocazione dei Forum tematici sono istituiti in accordo con la Direzione dell’ambito territoriale di riferimento.
5. Il funzionamento dei Forum tematici è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dalla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento su proposta del Segretario.
6. Ogni Forum elegge al proprio interno un Coordinatore. Il Coordinatore, d’intesa con il responsabile di area o settore tematico del partito, gestisce le attività del Forum e ne è direttamente responsabile per l’intera durata del suo mandato. Il Coordinatore resta in carica per due anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Coordinatore può proporre ai partecipanti del Forum l’elezione di un Esecutivo che lo coadiuvi nell’esercizio delle sue funzioni.
7. I Coordinatori dei Forum sono invitati permanenti alla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento.
8. I Forum partecipano con proposte e documenti propri alla Conferenza programmatica annuale del PD lombardo.
9. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore.
10. L’Assemblea dell’ambito territoriale di riferimento stabilisce, attraverso il Regolamento quadro con il quale convoca l'elezione della propria Assemblea, modalità e forme della rappresentanza delegata conferita ai Forum tematici.
11. I Circoli tematici costituiti assumono la denominazione di Forum tematici.
Articolo 13. Forum territoriali e Reti di coordinamento
1. Il PD lombardo può costituire, congiuntamente ad altri livelli regionali, provinciali, comunali, così come al livello dei Circoli territoriali di diverse circoscrizioni o Comuni, Forum territoriali o reti di coordinamento.
2. I Forum territoriali e le reti di coordinamento promuovono e coordinano l’iniziativa del partito sull’insieme di politiche pubbliche che ritengono di comune interesse rispetto all’ambito territoriale preso a riferimento. Essi sono attivati per iniziativa congiunta dei Segretari dei livelli territoriali interessati.
3. La costituzione di Forum territoriali e reti di coordinamento può altresì essere richiesta dalle Direzioni provinciali, dalle Assemblee dei Circoli territoriali, dai responsabili delle aree e dei settori tematici del partito, o dai Coordinatori dei Forum tematici direttamente interessati, motivandone le ragioni alla Direzione dell’ambito territoriale competente che, verificata la congruenza di tali motivazioni, ne autorizza la formazione.
4. Fanno parte di diritto dei Forum territoriali, ovvero delle Reti di coordinamento: i Segretari, i rappresentanti nelle assemblee elettive, a livello locale, nazionale ed europeo, e le cariche monocratiche istituzionali degli ambiti territoriali direttamente interessati.
5. Ogni Forum o Rete si attiva per coinvolgere nella partecipazione ai propri lavori esponenti del mondo culturale, economico e sociale, rappresentanze degli interessi organizzati, espressioni del volontariato e dell’associazionismo dei territori direttamente interessati e per assicurare la massima apertura ai contributi provenienti da esperienze e competenze esterne al partito.
6. Ogni Forum o Rete elegge al proprio interno un Coordinatore, il quale può proporre la nomina di un Coordinamento che lo coadiuvi nelle sue funzioni.
7. I Forum territoriali e le Reti di coordinamento partecipano con proposte e documenti propri alla Conferenza programmatica annuale del PD lombardo.

Articolo 14. Coordinamento fra regioni
1. Il PD lombardo, su proposta del Segretario regionale, può disporre l’adesione ad organismi di coordinamento con altre Unioni regionali del partito, in condizioni di reciproca parità. Al tempo stesso, il PD lombardo consente le limitazioni necessarie alla propria sovranità politica, programmatica e organizzativa per la costituzione di tali organismi. L’Assemblea regionale delibera in proposito a maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Coordinamento promuove e indirizza le iniziative del partito sulle politiche pubbliche di comune interesse alle regioni che ne sono partecipi, nonché sulle questioni, i problemi e le decisioni che investono i rispettivi territori, a partire dalle scelte compiute in sede comunitaria europea ed avvalendosi del contributo delle rappresentanze elettive del partito presso il Parlamento nazionale ed europeo.
3. il Segretario regionale riferisce periodicamente all’Assemblea regionale in ordine alle attività svolte dal Coordinamento.

Articolo 15. La Conferenza regionale delle donne democratiche
La Conferenza regionale delle donne democratiche, aperta a tutte le elettrici che ne condividono le finalità, nel rispetto delle autonomie territoriali, delle articolazioni tematiche e dell’organizzazione federale del partito, nonché dei principi del presente Statuto, discute e determina orientamenti politico-programmatici e temi dell’agenda politica, che concorrono alla formulazione del programma del PD lombardo ed alla formazione degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.

Articolo 16. Accordi confederativi con altre forze o organizzazioni politiche e intese federative di partito
1. Il PD lombardo può definire, con delibera a maggioranza dei voti validamente espressi della Direzione regionale, forme e modalità di intesa con altre forze o organizzazioni politiche a livello regionale o provinciale, stabilendo con esse un rapporto confederale.
2. L’accordo confederativo, in base a quanto stabilito dallo Statuto nazionale, può implicare la rinuncia da parte del PD lombardo alla presentazione di proprie liste alle elezioni regionali e locali, ovvero la presentazione di liste comuni con la forza politica confederata.

Articolo 17. Commissariamenti e poteri sostitutivi
1.In caso di necessità e urgenza o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni, o di gravi ripetute omissioni dello Statuto o del Codice Etico, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna è possibile provvedere a sospensione, revoca o commissariamento degli organismi assembleari o degli organi esecutivi. Tali provvedimenti devono essere presi con le forme e nei termini definiti dallo Statuto nazionale.
2. Tutti gli organismi commissariati si intendono sciolti.
3. In presenza di elementi di irregolarità del tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, la Direzione regionale e quelle provinciali procedono a verificare, a compiere e, laddove è necessario, formalizzare la nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o di parti di esse.

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TITOLO III - PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 18. Il Tesoriere regionale e provinciale
1. Il Tesoriere è eletto su proposta del Segretario, che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità, dall’Assemblea dell’ambito territoriale di riferimento, a maggioranza dei voti validamente espressi. Il suo mandato è di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del partito, nonché della gestione del personale dipendente. Esso svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l’equilibrio finanziario dell’organizzazione amministrativa del partito.
3. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva e passiva del partito per l’ambito territoriale di riferimento.
4. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine del suo mandato, il Segretario nomina un Tesoriere pro tempore, che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea, la quale provvede all’elezione del nuovo Tesoriere secondo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.
5. Il Regolamento finanziario disciplina i poteri del Tesoriere. È approvato dalla Direzione del livello territoriale di riferimento a maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Le norme del Regolamento finanziario, preventivamente sottoposte al parere del Consiglio dei Garanti, sono da intendersi come parte integrante del presente Statuto.

Articolo 19. Collegio sindacale regionale e provinciale
1. L’Assemblea nomina un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, indicandone il Presidente. I Sindaci devono essere scelti fra i soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità.
2. I doveri ed i poteri del Collegio sindacale sono determinati nel rispetto degli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I Sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 20. Finanziamento
1. Gli iscritti al PD lombardo hanno il dovere di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una “quota di adesione”.
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle “quote di adesione”, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle contribuzioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Articolo 21. Comitato di Tesoreria regionale e provinciale
1. La Direzione si dota di un Comitato di Tesoreria, che affianchi e coadiuvi il Tesoriere nelle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse economico-finanziarie.
2. Il Comitato di Tesoreria è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. il Tesoriere, che ne è membro di diritto, lo presiede per l’intera durata del suo mandato. Gli altri componenti sono eletti dalla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento nella prima seduta successiva al suo insediamento.
3. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica, rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.
4. Il Comitato di Tesoreria approva annualmente il Bilancio previsionale e consuntivo predisposto dal Tesoriere e li sottopone all’approvazione della Direzione dell’ambito territoriale di riferimento.
5. I componenti il Comitato di Tesoreria durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti per un solo mandato.

Articolo 22. L’attività economica. Il Regolamento finanziario regionale e provinciale
1. Il PD lombardo programma l’uso delle risorse finanziarie in ambito regionale e dispone di quelle ad essa destinate secondo le norme stabilite dallo Statuto nazionale del Partito Democratico.
2. Il Regolamento finanziario disciplina i rapporti e la ripartizione delle risorse fra il PD lombardo e le sue autonomie territoriali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e osservando il principio dell’equa ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti territoriali, tenendo conto del consenso elettorale, della popolazione, degli iscritti e di eventuali esigenze perequative.
3. Ogni Federazione provinciale si dota di un Regolamento finanziario con il quale disciplina i rapporti economici nel proprio ambito territoriale di competenza.
4. Gli eletti e le elette del PD lombardo nelle assemblee rappresentative a tutti i livelli hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito secondo quanto stabilito dall’Art. 27 del presente Statuto
5. La struttura organizzativa regionale e tutte le autonomie territoriali previste dal presente Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale e gestionale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre.

Articolo 23. Il Bilancio
1. Il Tesoriere, coadiuvato dal Comitato di Tesoreria, provvede ogni anno alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione economica secondo le norme stabilite dallo Statuto nazionale del Partito Democratico.
2. Il Tesoriere regionale provvede inoltre ogni anno alla redazione di un documento che fornisca un quadro sintetico complessivo della gestione economica e finanziaria delle diverse Federazioni provinciali, in ragione degli obiettivi politici ed organizzativi ipotizzati in sede previsionale e perseguiti attraverso le scelte gestionali compiute. Tale documento viene sottoposto al Comitato regionale di Tesoreria, che lo discute e lo approva.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il Bilancio preventivo per l’anno successivo. Una volta licenziato dal Comitato di Tesoreria, tale documento è sottoposto all’approvazione della Direzione entro il 30 novembre.
4. Il rendiconto economico annuale, redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, è approvato a maggioranza semplice dalla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento entro il 31 maggio di ogni anno, insieme alla relazione sulla gestione economica.
5. Il PD lombardo ha facoltà di dare mandato ad una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), per la verifica della propria gestione contabile. Tale verifica deve riguardare: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall’Art. 156 del Testo Unico della Finanza. La scelta della società di revisione viene deliberata a maggioranza semplice dalla Direzione regionale, su proposta del Segretario e sentito il Comitato di Tesoreria.
6. I documenti di cui ai commi precedenti, una volta approvati, vengono resi pubblici nei modi e nelle forme ritenute più efficaci ed opportune. Entro venti giorni dalla loro approvazione vengono comunque pubblicati sui siti web del relativo ambito territoriale di partito.

TITOLO IV - PRINCIPI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE ISTITUZIONALI ELETTIVE E PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI PARTITO

Il PD lombardo ricorre allo strumento delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle cariche istituzionali monocratiche secondo le norme stabilite dallo Statuto nazionale del Partito Democratico.


Articolo 24. Selezione dei/delle candidati/e alle cariche istituzionali monocratiche e delle candidature alle assemblee rappresentative
1. Il PD lombardo ricorre allo strumento delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle cariche istituzionali monocratiche (Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Giunta regionale). Le elezioni primarie vengono disciplinate da un apposito Regolamento, approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti la Direzione dell’ambito territoriale di riferimento almeno otto mesi prima delle elezioni.
2. Possono partecipare alle elezioni primarie gli elettori già registrati nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto. Le elezioni primarie sono altresì aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno nella Regione, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori del Partito Democratico ovvero della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento.
3. La selezione delle candidature per le Assemblee rappresentative (Parlamentari nazionali ed europei, Consiglieri regionali e comunali) avviene, ad ogni livello, con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al fatto che il sistema elettorale preveda l’espressione delle preferenze, con altre forme di ampia consultazione democratica, secondo forme e modi stabiliti da un apposito Regolamento quadro. Per le candidature a Enti di secondo livello saranno utilizzate modalità di ampia consultazione democratica, prevendendo il coinvolgimento delle Amministratrici e degli Amministratori del PD che godono dell’elettorato attivo.
4. Il Regolamento per le elezioni primarie e il Regolamento quadro per la selezione delle candidature per le assemblee rappresentative sono approvati con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti la Direzione dell’ambito territoriale di riferimento. Tali Regolamenti possono essere unificati in un solo testo e devono comunque rispettare i seguenti principi:
a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c) il pluralismo politico;
d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
f) il merito e la competenza, anche in relazione alle precedenti esperienze svolte;
g) la pubblicità della procedura di selezione.
5. La Direzione dell’ambito territoriale di riferimento, entro otto mesi dalla presentazione delle liste elettorali, ovvero entro cinque giorni dall’avvenuto scioglimento anticipato delle Assemblee interessate al voto, approva a maggioranza dei suoi componenti una procedura di selezione per le candidature alle Assemblee elettive che, sulla base dei principi stabiliti nel Regolamento quadro:
a) individua gli organi competenti per il ricevimento delle proposte di candidatura;
b) determina le modalità di consultazione su di esse e i criteri per la loro selezione;
c) istituisce una Commissione elettorale di Garanzia che esamina in modo tempestivo e insindacabile i ricorsi relativi alle eventuali violazioni intervenute nella procedura;
d) fissa un limite massimo alle risorse finanziarie utilizzabili da parte di ciascun candidato.
Della Commissione elettorale di Garanzia non sono ammessi a fare parte coloro che possono essere fatti oggetto di proposte di candidatura.
6. Le primarie per la scelta dei candidati alle cariche monocratiche istituzionali (Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Giunta regionale) si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
7. Nel caso in cui sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione le elezioni primarie possono anche non svolgersi.

Articolo 25. Primarie di coalizione
1. Qualora il partito stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale, provinciale e locale, i candidati comuni alle cariche istituzionali monocratiche (Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Giunta regionale), previo accordo con tali forze, devono essere selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine e i cittadini.
2. Nel caso in cui, ai fini del raggiungimento di un accordo di coalizione, si intenda ricorrere a un metodo diverso dalle primarie, l’Assemblea dell’ambito territoriale di riferimento deve approvare questa scelta in deroga con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
3. Nel caso di primarie di coalizione, le forze politiche aderenti si impegnano alla definizione di un apposito Regolamento per le primarie, finalizzato a disciplinare tempi, modalità, procedure inerenti le diverse fasi della consultazione.
4. Il Regolamento per le primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
5. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al PD lombardo possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero da almeno il venti per cento degli iscritti.
6. Nel caso in cui sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione le elezioni primarie possono anche non svolgersi.

Articolo 26. Incandidabilità e incompatibilità
1. Non è ricandidabile da parte del PD lombardo in un’Assemblea elettiva regionale, provinciale e nei comuni capoluogo di provincia colui/colei che è già stato/a in passato componente di quella Assemblea per la durata di due mandati pieni e consecutivi, anche se sotto le insegne di un’altra formazione politica.
2. Gli iscritti al PD lombardo non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organismo esecutivo collegiale nell’amministrazione regionale, provinciale o di un comune capoluogo di provincia per più di due mandati consecutivi. Non si sommano a tale fine gli incarichi monocratici con quelli di organismi esecutivi collegiali.
3. Gli iscritti al PD lombardo non possono far parte contemporaneamente di più di un’Assemblea elettiva e di un organo esecutivo collegiale di un’Amministrazione regionale, provinciale o comunale, tranne nel caso di Comuni con meno di 15.000 abitanti, o qualora ciò sia strettamente ed esplicitamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dall’Assemblea del livello territoriale competente per la formazione delle liste, su proposta motivata della Direzione, a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 27. Doveri degli eletti
1. Per gli eletti nelle liste del Partito Democratico in Lombardia, vigono tutti i doveri prescritti dallo Statuto nazionale. Essi si impegnano altresì a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti, nella loro autonomia e responsabilità personale, hanno il dovere di rendere conto periodicamente e in condizioni di pubblicità delle loro attività agli iscritti ed elettori del partito, attraverso il Sistema informativo per la partecipazione, oltre che nelle modalità che i rispettivi ambiti territoriali di riferimento riterranno più opportune.
3. I Gruppi del Partito Democratico eletti in Lombardia nelle Assemblee rappresentative di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.
4. Gli eletti nelle liste del Partito Democratico al Consiglio regionale della Lombardia, nel corso del loro mandato, hanno il dovere di contribuire continuativamente al sostegno economico del PD lombardo, in osservanza delle disposizioni nazionali, oltre che nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento finanziario regionale. Chi non dovesse assolvere a tale dovere non è ricandidabile nelle liste del Partito Democratico in Lombardia.
5. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e di professionisti, essi si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità nella loro indicazione, a richiedere che alla procedura relativa alla loro selezione sia data la massima pubblicità e a rispondere delle proprie scelte in maniera responsabile di fronte a iscritti ed elettori.

Articolo 28. Codice etico
Non sono ammessi al Partito Democratico, in qualità di iscritti o elettori, né possono essere candidati a cariche interne di partito o a cariche monocratiche istituzionali e nelle assemblee rappresentative, coloro che sono in contrasto con le disposizioni del Codice etico.

TITOLO V - STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE, L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA, LA COSTRUZIONE DELL’INDIRIZZO POLITICO E LA FORMAZIONE

Articolo 29. Commissioni di scopo
L’Assemblea, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni di scopo, al fine di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero per la elaborazione di documenti di sintesi dell’indirizzo politico e programmatico, nell’ambito territoriale di riferimento.

Articolo 30. Conferenza programmatica annuale
1. Ogni anno il PD lombardo indice una Conferenza programmatica. Alla Conferenza partecipano le diverse articolazioni tematiche e territoriali del PD lombardo.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario, consultati i Coordinatori dei Forum tematici e territoriali regionali dalla Direzione regionale, che ne delibera le modalità organizzative a maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Sui temi prescelti, il Segretario presenta documenti o contributi da porre alla base della discussione nelle diverse articolazioni tematiche e territoriali del PD lombardo, fra gli elettori e gli iscritti. In occasione della Conferenza il Segretario regionale è altresì tenuto ad esporre un rendiconto della propria attività per l’anno corrente.
4. Sui temi oggetto della Conferenza, possono essere presentati documenti da parte delle Direzioni provinciali, dei Circoli, dei Forum tematici, dei Forum territoriali, delle Reti di coordinamento, delle Scuole di formazione, delle Fondazioni, delle Associazioni, dei Centri studio e di altri Istituti a carattere politico-culturale. Tali documenti, insieme a quelli menzionati al comma 3, costituiscono la base della discussione fra iscritti ed elettori che si produce nell’ambito della Conferenza.
5. La Conferenza organizza i suoi lavori con momenti di discussione plenaria e momenti di approfondimento tematico, secondo un criterio di omogeneità rispetto ai settori di politiche pubbliche interessati dalla discussione.
6. La Conferenza si conclude con un documento di sintesi, che fissa l’indirizzo politico programmatico del PD Lombardia per il successivo anno di attività.
7. Successivamente si riuniscono le Assemblee dei diversi ambiti territoriali, per recepire e dare concreta attuazione alle linee guida fissate dalla Conferenza.

Articolo 31. Referendum e altre forme di consultazione diretta
1. Su argomenti e scelte politiche di particolare ed essenziale importanza per l’azione del partito in ambito regionale, provinciale e locale, la Direzione regionale può indire, con voto a maggioranza semplice, un referendum.
2. La richiesta di referendum deve essere sostenuta da un terzo dei componenti l’Assemblea regionale, ovvero dalla maggioranza dei componenti la Direzione regionale, oppure dalle Direzioni provinciali di almeno quattro Federazioni, o dal cinque per cento degli iscritti al PD lombardo.
3. La richiesta di referendum deve indicare: un quesito chiaramente specificato; la natura specifica, consultiva ovvero deliberativa, del referendum stesso; i criteri di partecipazione, limitata agli iscritti oppure estesa anche agli elettori.
4. Il referendum viene indetto dal Presidente dell’Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità del Consiglio dei Garanti, sulla base di un Regolamento quadro approvato dall’Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero delegato all'approvazione della Direzione regionale con la medesima maggioranza.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il referendum può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all’organizzazione del Partito Democratico. Esso può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.
7. Il Regolamento quadro di cui al comma 4 disciplina anche altre forme di consultazione e partecipazione in via diretta alle decisioni del partito, comprese quelle che si svolgono con l’ausilio degli strumenti informatici.

Articolo 32. Scuole di formazione politica
1. Il PD lombardo promuove e sostiene attività culturali per la formazione di una classe dirigente competente e preparata, e per la diffusione di una cultura politica ispirata ai valori democratici e alle più avanzate esperienze politiche del mondo democratico occidentale. A tal fine, può anche stabilire rapporti di collaborazione con Istituti, Centri di studio e ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali.
2. Il PD lombardo favorisce la creazione di Scuole di formazione indipendenti, che garantiscano libertà di pensiero, autonomia politico-culturale, rigore scientifico, qualità didattica, secondo i più aggiornati standard di valutazione dell’offerta formativa, nelle forme e nei modi tipici di una gestione efficace ed efficiente.
3. Le Scuole di formazione riconosciute ai sensi dello Statuto nazionale, se presenti nel territorio lombardo, si intendono riconosciute anche dal PD lombardo.
4. Il riconoscimento delle Scuole di formazione da parte del PD lombardo avviene con deliberazione della Direzione regionale, su proposta avanzata dal Segretario. Il riconoscimento può comportare oneri a carico del Bilancio del PD lombardo, sebbene tali oneri non possano incidere per più di un terzo dei costi di gestione di ciascuna realtà riconosciuta.
5. La partecipazione alle Scuole di formazione riconosciute è valorizzata e promossa dal PD lombardo. Essa è aperta a elettori e iscritti del Partito Democratico.

Articolo 33. Fondazioni, Associazioni, Centri studio ed altri istituti a carattere politico-culturale
1. Il PD lombardo favorisce e sostiene attività di accertato carattere culturale per l’analisi, lo studio e l’iniziativa politica, in una prospettiva sensibile alle più avanzate esperienze del mondo democratico occidentale.
2. Il PD lombardo stabilisce rapporti di collaborazione con Fondazioni, Associazioni, Centri studio ed altri istituti a carattere politico-culturale, senza fini di lucro, garantendone e rispettandone la piena autonomia di pensiero ed elaborazione.
3. Il PD lombardo riconosce tali entità quali strumenti per la divulgazione del sapere, la costruzione di reti di competenze, il libero dibattito scientifico e culturale, l’elaborazione politico-programmatica.
4. L’esistenza di un riconosciuto rapporto di collaborazione, condizionato ad una deliberazione della Direzione regionale, può comportare oneri a carico del Bilancio del PD lombardo, sebbene tali oneri non possano incidere per più di un terzo dei costi di gestione di ciascuna realtà.
5. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali entità non sono soggette a pareri degli organi di partito.

Articolo 34. Organizzazione giovanile
1. Il PD lombardo riconosce ai Giovani Democratici il diritto di promuovere strumenti di coordinamento e aggregazione a ogni livello territoriale e ne sostiene proposte e iniziative politiche necessarie per una costruzione più rappresentativa della società. Il PD lombardo riconosce nell’Organizzazione giovanile un valido strumento di promozione della partecipazione politica delle giovani generazioni. Ad essa riconosce piena autonomia di proposta e iniziativa politica, facendosene carico nella destinazione delle risorse.
2. II funzionamento dell’Organizzazione giovanile regionale si attiene alle disposizioni normative autonomamente previste dal proprio livello nazionale, in accordo con la Carta di Cittadinanza che regola i rapporti tra il Partito Democratico e i Giovani Democratici.
3. È promossa la partecipazione di giovani alla sessione dell’Assemblea convocata in sede congressuale, così come una presenza negli organismi dirigenti del partito, in tutti gli ambiti territoriali, anche attraverso una rappresentanza delegata dell’Organizzazione giovanile.
4. Il PD lombardo valorizza e sostiene, anche con appropriate forme di contribuzione economica, la partecipazione di giovani a iniziative di carattere politico-culturale organizzate da Scuole di formazione, Fondazioni, Associazioni, Centri studi e altri istituti politico-culturali.
5. Nelle consultazioni elettorali le liste del partito assicurano la presenza di giovani candidati.

TITOLO VI - PROCEDURE E ORGANI DI GARANZIA

Articolo 35. Consiglio dei Garanti
1. Il Consiglio dei Garanti è eletto dall’Assemblea dell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto del pluralismo interno e della parità dei sessi, con il metodo del voto limitato. Ogni articolazione territoriale del partito deve essere dotata di un Consiglio dei Garanti. Requisiti indispensabili per poter far parte del Consiglio dei Garanti sono i seguenti:
a) assenza di rapporti di dipendenza economica con l’organizzazione del partito;
b) assenza di cariche pubbliche elettive, in ambito europeo, nazionale, regionale, provinciale, ovvero in Comuni superiori ai 15.000 abitanti;
c) assenza di incarichi a tempo pieno su designazione politica o istituzionale;
d) assenza di incarichi esecutivi di partito nel corrispondente ambito territoriale di riferimento.
I componenti del Consiglio dei Garanti sono scelti fra gli iscritti del Partito Democratico e durano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.
2. Nella riunione di insediamento il Consiglio dei Garanti procede, in proprio seno, all’elezione del Presidente a maggioranza dei suoi componenti.
3. E’ consentita la surroga o l’integrazione di uno o più componenti del Consiglio dei Garanti, se uno o più posti restano vacanti, su proposta del Presidente e a maggioranza dei voti validamente espressi. Le eventuali integrazioni devono avvenire nel rispetto del pluralismo interno e della parità di genere.
4. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti il Consiglio dei Garanti è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. In caso di violazione, il componente del Consiglio dei Garanti si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. Il Consiglio dei Garanti vigila in merito alla corretta ed efficace attuazione delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi del partito, nonché sullo svolgimento della vita democratica interna, assicurando il pieno rispetto dei diritti e doveri di iscritti ed elettori e il corretto svolgimento delle procedure disciplinari. Esso decide sui procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti ed elettori, sulla base di quanto stabilito dagli Statuti nazionale e regionale, ed esprime pareri circa:
a) i diversi Regolamenti previsti dagli Statuti nazionale e regionale;
b) le deliberazioni degli organismi dirigenti di partito dell’abito territoriale di riferimento, quando un quinto dei rispettivi componenti ne faccia richiesta attraverso una mozione motivata;
c) lo scioglimento degli organismi dirigenti di partito dell’ambito territoriale di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto;
d) l’efficace e corretto utilizzo del sistema informativo per la partecipazione.
Il Consiglio dei Garanti è altresì competente in prima istanza in merito alla convalida dell’elezione, nel rispettivo ambito territoriale di riferimento, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di adire ricorso innanzi alla Commissione nazionale di Garanzia.
6. In seno al Consiglio dei Garanti è istituito un apposito Comitato di controllo per la certificazione dell’Albo degli iscritti. In merito all’esercizio di tale funzione il Consiglio dei Garanti si dota di apposito Regolamento, che approva a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
7. Il Consiglio dei Garanti regionale decide in merito a eventuali contenziosi sorti nelle articolazioni del partito ai livelli inferiori e ha la titolarità di istruire procedimenti disciplinari qualora ne ravvisi gli estremi. Decide altresì a fronte di eventuali ricorsi intervenuti nei confronti di decisioni deliberate dai Consigli dei Garanti dei livelli inferiori. Avverso le decisioni del Consiglio di Garanzia di una qualsiasi articolazione territoriale del partito è sempre ammesso ricorso innanzi al Consiglio dei Garanti regionale.
8. Il Consiglio dei Garanti adotta un Regolamento disciplinare in osservanza dei principi degli Statuti nazionale e regionale, che approva a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. Esso stabilisce altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute del Consiglio stesso, di assunzione delle decisioni, nonché di pubblicità delle medesime.
9. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Consiglio dei Garanti competente, secondo le modalità e nei termini definiti dallo Statuto nazionale.
10. Il Consiglio dei Garanti ha competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali di riferimento.

Articolo 36. Tenuta e pubblicità dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori
1. Le funzioni inerenti alla custodia dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull’uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dal Consiglio dei Garanti di ciascun livello territoriale sulla base del Regolamento di cui al comma 6 dell’Art. 35 del presente Statuto.
2. Il medesimo Regolamento stabilisce le forme della pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzazione dei dati anche da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del Partito Democratico, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Articolo 37. Procedure di revisione dello Statuto regionale e dei Regolamenti
1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della stessa.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte avanzate dalla Direzione regionale uscente o sottoscritte da almeno il quindici per cento dei componenti l’Assemblea regionale.
3. Le proposte di modifica dei Regolamenti, avanzate da almeno il quindici per cento dei componenti l’organismo competente, devono essere deliberate secondo le medesime modalità con cui i Regolamenti stessi sono stati approvati.
4. Per tutto ciò che non è normato dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto nazionale.
Articolo 38. Principi generali per la stesura dei Regolamenti regionali o di Federazione
I Regolamenti previsti dal presente Statuto, al livello dei diversi ambiti territoriali di competenza, sono approvati nel rispetto dei principi fondamentali qui recepiti.

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